Il Parco dell'Annunziata
Legge Regionale 04.06.1991 n° 23
Ai sensi della Legge Regionale 04.06.1991 n° 23 si e' predisposto il Piano Particolareggiato relativo al Parco Territoriale Attrezzato "Dell'Annunziata" nel Comune di Orsogna. La delimitazione del territorio del Parco e' definita per una superficie di ha 120 circa. La programmazione temporale del Piano Particolareggiato e' regolata dal Programma di attuazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n° 23/91. Sono da eseguire i seguenti interventi:
- realizzazione della segnaletica informativa;
- sistemazione della viabilita' carrabile e pedonale nonche' dei percorsi escursionistici, vita, natura, ciclabili, equestri, ecc.;
- realizzazione di parcheggi e delle piazzuole di sosta;
- rimboschimento e sistemazione idraulico-forestale;
- realizzazione dell'area ristoro-servizi, delle aree pic-nic, giochi bimbi;
- ampliamento rete idrica ed elettrica;
- ristrutturazione dei mulini e ripristino dei sistemi idraulici di funzionamento degli stessi.
Il territorio compreso nel Piano Particolareggiato viene distinto in:
- ZONE DI MASSIMA CONSERVAZIONE AMBIENTALE
- AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO
- ZONE DI RIMBOSCHIMENTO
- ZONE FLUVIALI
- ZONE AGRICOLE
- AREE DI SERVIZI, IMPIANTI RICREATIVI ED ATTREZZATURE
- SPAZI PUBBLICI PER LA VIABILITA'
- SPAZI PUBBLICI PER LA SOSTA
In tutte le zone del Parco sono vietate quelle attivita' e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio, degli ambienti naturali, della flora e della fauna che vi dimorano.
- In particolare sono VIETATI:
- la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento di specie animali ed in genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o disturbo ad esse compresa l'immissione di specie estranee;
- l'apertura di cave, miniere o di scariche, nonche' l'esportazione dei minerali;
- l'introduzione di armi, di esplosivi ed in genere di qualsiasi mezzo distruttivo ed atto alla cattura;
- la pesca
-l'alterazione delle caratteristiche biochimiche delle acque torrentizie e dell'equilibrio dell'ecosistema acquatico; la modifica con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto, del regime delle acque, del corso degli alvei torrentizi e delle relative fasce ripariali; ogni forma di captazione acquifera volta ad alterare, anche minimamente, l'assetto naturale del corso degli alvei fluviali;
- l'impianto di colture a serra alta o bassa, a paciamatura, nonche' l'utilizzazione dei manufatti cementizi o di tubazioni in PVC, polietilene, nylon e simili, a vista;
- la costruzione di nuovi manufatti edilizi.
Sono CONSENTITI:
- Il ripopolamento dei corsi d'acqua con specie ittiche autoctone;
- le attivita' dirette alla coltivazione del fondo agricolo, purche' esercitate nelle forme tradizionali;
- le colture che richiedono il minimo trattamento antiparassitario, quali: oliveti, pioppeti, noceti, ecc., e quelle tecniche colturali che non prevedano l'utilizzo di disserbanti;
- il reimpianto di specie arboree autoctone quali querce, faggi, pioppi, frassini, ippocastani, noci, noccioli, acacie, olmi, aceri, ecc., nonche' di idonee specie arbustive autoctone.
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Presentazione
Legge Regionale 04.06.1991 n° 23
Parchi territoriali attrezzati
La vegetazione nel parco
La ballerina gialla (Motocilla Cinerea)
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